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MANCATA EMISSIONE SCONTRINO E DIRITTO ALLA DIFESA DEL CONTRIBUENTE
La Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, sez. 4, chiamata ad esprimersi sul ricorso di un contribuente avverso l`avviso di irrogazione sanzioni per mancata emissione di scontrino fiscale, il 16 giugno 2008 ha depositato la sentenza n. 71/4/08, accogliendo le doglianze del contribuente e condannando l`Amministrazione al pagamento delle spese.
L`avviso prendeva le mosse da un processo verbale che la Guardia di Finanza aveva redatto nei confronti di un ambulante richiamando semplicemente il fatto di aver “fermato cliente senza S.F.”, senza riferire modalita`, dichiarazioni rese dal cliente (rimasto anonimo) e senza che il contribuente conoscesse le concrete ed effettive circostanze (luogo, momento, ecc.) di quanto successo.
La Commissione ha osservato che benche` l`identificazione del cliente non sia piu` necessaria al fine di irrogare sanzioni allo stesso, resta un elemento essenziale al fine di consentire al contribuente sanzionato l`esercizio del diritto alla difesa.
A ulteriore conforto ha contribuito anche la prova, da parte del contribuente, del rinvenimento di uno scontrino emesso (e abbandonato o non ritirato) compatibile con quello presuntivamente omesso.

