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Un dipendente, con qualifica di impiegato e lavoro sedentario, durante l’assenza di malattia per “astenia psico – fisica” certificata dal suo medico, svolgeva il tirocinio quale farmacista, durante il turno serale e notturno. Licenziato dal datore di lavoro, impugnava il recesso, in secondo grado veniva reintegrato dalla Corte d’appello di Milano (mentre intanto diventava anche titolare della farmacia, come libero professionista!). La sentenza, impugnata in cassazione, veniva poi riformata.
Cassazione civile Sentenza, Sez. IV, 24/04/2008, n. 10706

