Disposizioni transitorie e finali del «Testo Unico Sicurezza»

Written by on 3 settembre 2008 – 10:55

In base all’art. 15 delle «Disposizioni sulla legge in generale » del Codice Civile, le leggi
possono essere abrogate da provvedimenti posteriori sia per dichiarazione espressa del legislatore (abrogazione esplicita), che per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti o giacché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore (abrogazione implicita). L’art. 304 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede l’abrogazione espressa dei seguenti provvedimenti normativi:
1) D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 «Norme per la prevenzione degli infortuni»;
2) D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni»;
3) D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (tranne l’art. 64) «Norme generali per l’igiene del lavoro»;
4) D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/
CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/ 188/CEE e n, 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’articolo 7 della legge 30 luglio 1990»;
5) D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/ CEE, 89/655/CEE, 89/656/ CEE, 90/269/CEE, 90/270/ CEE, 90/394/CEE, 90/679/ CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» come modificato ed integrato da (e quindi con abrogazione anche di):


Posted in 1160 | No Comments »


Warning: stristr() [function.stristr]: Empty delimiter. in /home/mhd-01/www.consulenzedellavoro.com/htdocs/wp-content/plugins/wassup/wassup.php on line 2093